Finanziaria e sicurezza sul lavoro: attenzione alle megasanzioni!

26 Gennaio 2007

La Legge Finanziaria 2007 appena approvata (Legge 27 dicembre 2006, n.269) contiene una quantità spropositata di norme di vario genere, tutte contenute in un unico articolo il cui ultimo comma è contraddistinto con il n.1364!

In particolare il comma 1177 prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, un aumento di cinque volte degli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999.

Non si tratta però, come si potrebbe credere, di un aumento “generalizzato”: infatti le sanzioni previste dal legislatore, per le violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, sono, quasi esclusivamente, di tipo penale e sono rimaste tali e quali.

Occorre però prestare particolare attenzione agli importi che, per effetto dell’aumento, vanno da un minimo di €.2.580,00 ad un massimo €.15.490,00.

Per quanto attiene il D.Lgs.626/94, le sanzioni amministrative riguardano la violazione degli articoli che andremo a sintetizzare di seguito.

  • Art.4, comma 5, lettera o):tenuta del registro degli infortuni (a tal proposito giova ricordare che vi devono essere annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno).
  • Art.4, comma 8: custodia (con salvaguardia della segretezza) presso l’azienda della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, e consegna di copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, o quando il lavoratore ne faccia richiesta.
  • Art.8, comma 11: comunicazione (alla Direzione Provinciale per il Lavoro ed alla ASL territorialmente competenti) del nominativo della persona designata come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.). A tal proposito ricordiamo che il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi nei casi e con le modalità previsti dall’art.10 del Decreto stesso.
  • Art.11: riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione, da indire almeno una volta all’anno, nelle aziende con più di 15 dipendenti, ed in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio (compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie aventi riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori) e redazione del relativo verbale che deve essere tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
    Nelle aziende fino a 15 dipendenti, la riunione può essere richiesta dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in caso di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie aventi riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
  • Art.59-nonies, comma 3: (lavoratori esposti ad amianto) consultazione preventiva dei lavoratori o dei loro rappresentanti (RLS) per l’esecuzione dei campionamenti effettuati periodicamente per la misurazione dellaconcentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro.
  • Art.59-sexiesdecies, commi 3 e 4: (lavoratori esposti ad amianto) consegna, su richiesta, agli Organi di Vigilanza ed all’ISPESL di copia della cartella sanitaria e di rischio (con indicazione dei valori di esposizione individuale) e del registro dei lavoratori esposti; Trasmissione all’ISPESL (in caso di cessione del rapporto di lavoro) della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, e delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti.
  • Art.65, comma 2: (lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni) divieto di assumere cibi e bevande, fumare, v conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici nelle aree di lavoro in cui è presente il rischio.
  • Art.70, commi 3, 4, 5, 6: (lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni) comunicazione, su richiesta dei lavoratori interessati, delle relative annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti e, tramite il Medico Competente, dei dati della cartella sanitaria e di rischio.
    Trasmissione all’ISPESL (in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di cessazione dell’attività dell’azienda) della la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori interessati e delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti, e consegna di copia ai lavoratori stessi.Conservazione delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti e delle cartelle sanitarie e di rischio almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.
  • Art.70, comma 8: (lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni) consegna di copia del registro degli esposti all’ISPESL ed all’Organo di Vigilanza competente per territorio, e comunicazione delle le variazioni intervenute con cadenza triennale, e comunque, su richiesta.
    Consegna, a richiesta, all’Istituto Superiore di Sanità di copia del registro degli esposti; consegna di copia del registro degli esposti all’Organo di Vigilanza competente per territorio in caso di cessazione di attività dell’azienda.
    Richiesta all’ISPESL (in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza 
    esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni) di copia delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti, e di copia della cartella sanitaria e di rischio (qualora il lavoratore non ne sia in possesso).
  • Art.80, comma 2: (lavoratori esposti ad agenti biologici) divieto di assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici nelle aree di lavoro in cui è presente il rischio.
  • Art.87, commi 3 e 4: (lavoratori esposti ad agenti biologici dei gruppi 3 o 4) consegna di copia del registro degli esposti all’Istituto Superiore di Sanità, all’ISPESL ed all’Organo di Vigilanza competente per territorio e comunicazione delle le variazioni intervenute con cadenza triennale, e comunque, su richiesta.Trasmissione all’ISPESL e all’Organo di Vigilanza competente per territorio (in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di cessazione dell’attività dell’azienda) della la cartella sanitaria e di rischio e l’aggiornamento dei dati che li riguardano.
    Richiesta all’ISPESL (in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione allo stesso agente) di copia delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti, e di copia della cartella sanitaria e di rischio (qualora il lavoratore non ne sia in possesso).
    Comunicazione (tramite il medico competente) ai lavoratori interessati delle relative annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza (RLS) dei dati collettivi anonimi del registro stesso.
    Conservazione delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti e delle cartelle sanitarie e di rischio almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.