I rischi dell'autocertificazione (parte 1)

19 Giugno 2007

In questa news inizieremo la trattazione di un argomento legato alla sicurezza sul lavoro e, nello specifico, ad un aspetto del D.Lgs.626/94 che sovente (anche a causa di una non sempre chiara informazione) viene sottovalutato dalle imprese, con conseguenze anche rilevanti dal punto di vista sanzionatorio.

Il Decreto Legislativo 626/94 prevede, tra gli obblighi per il Datore di Lavoro, quello di provvedere all'effettuazione della Valutazione dei Rischi ed all'elaborazione di una specifica relazione sulla stessa.

Data la complessità dell'argomento (soprattutto sotto il profilo giuridico) cercheremo di semplificarne al massimo l'illustrazione, impegnandoci fin d'ora ad affrontarlo nuovamente in una delle prossime news.

Tuttavia, per le aziende familiari, e le aziende che occupano fino a dieci addetti1, il Datore di Lavoro è tenuto a valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, manon è obbligato ad elaborare il documento di Valutazione dei Rischi, cioè la relazione conseguente il processo di valutazione.

Il punto centrale del problema è, quindi, il concetto di Valutazione dei Rischi, che proveremo ora a chiarire partendo dalla definizione della Norma europea EN 292/1 (ediz. settembre 1991): valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza.

Da questa definizione viene chiaramente evidenziato che la Valutazione dei Rischi è un processo di elaborazione concettuale -ovvero di puro ragionamento- sulle scelte che il Datore di Lavoro deve operare nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati e nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

 

Si pongono almeno tre questioni che cercheremo di approfondire: le prime due in questa news, la terza, data la maggiore complessità, in una prossima.

  1. Il Datore di Lavoro è consapevole di ciò che dichiara quando autocertifica la Valutazione dei Rischi (cioè firma un foglio prestampato che, in alcuni casi, non ha neppure letto) e delle responsabilità civili (e soprattutto e penali!) che ne derivano?
  2. In caso di infortunio, come può il Datore di Lavoro dimostrare di aver realmente provveduto a valutare i rischi, e quindi evitare un'accusa non solo di negligenza, ma addirittura di falsa dichiarazione?
  3. Il Datore di Lavoro che ha autocertificato l'effettuazione della Valutazione dei Rischi come può rispettare (e dimostrare di averlo fatto!) gli obblighi previsti dall'art.7 del D.Lgs.626/94 in materia di contratto di appalto o contratto d'opera?

Partiamo dalla prima questione, quella legata alla consapevolezza delle responsabilità insite nella autocertificazione.

Il Datore di Lavoro, nel momento in cui autocertificadichiara di aver effettuato le seguenti attività:

  1. identificare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori,
  2. individuare le misure di prevenzione e di protezione ed i dispositivi di protezione individuale necessari.

Inoltre, dichiara di aver adempiuto agli obblighi correlati alla Valutazione dei Rischi e cioè (in estrema sintesi e senza voler essere completamente esaustivi) di aver provveduto:

  1. a programmare le misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
  2. a designare i lavoratori Addetti alla Gestione delle Emergenze (antincendio, primo soccorso, ecc.)
  3. alla nomina del Medico Competente
  4. alla programmazione dell'informazione e formazione dei lavoratori
  5. alla corretta gestione degli appalti (sia come appaltatore che come appaltante - art.7 D.Lgs.626/94)
  6. alla corretta gestione degli acquisti di attrezzature di lavoro, di sostanze e preparati pericolosi, ecc.

Risulta difficile credere (e dimostrare all'Organismo di vigilanza) che un Datore di Lavoro, impegnato com'è nel far funzionare la propria azienda, possa gestire tutte le attività previste dal D.Lgs.626/94 senza lasciare alcuna traccia scritta.

La seconda questione riguarda l'ipotesi che nell'azienda avvenga un infortunio: in tal caso, il Datore di Lavoro sarà chiamato a dimostrare di aver provveduto ad effettuare la Valutazione dei Rischi e, nel nostro caso, lo potrà fare solamente attraverso la suaautocertificazione esponendosi, quindi, ad una duplice responsabilità.

Una prima responsabilità a titolo di colpa (imperizia, negligenza) per aver valutato non correttamente (o non completamente2) i rischi aziendali; e su questo punto il Datore di Lavoro non sarà in grado di dimostrare concretamente di aver provveduto ad effettuare tale valutazione: come abbiamo illustrato inizialmente è praticamente impossibile dimostrare di aver ragionato su qualcosa se non se ne lascia una qualche traccia scritta.

Una seconda responsabilità, molto più grave della precedente, per aver effettuato un'autocertificazione falsa: risulta infatti abbastanza agevole, per l'Organismo di vigilanza, ritenere che il Datore di Lavoro non solo non abbia valutato i rischi aziendali (perché se li avesse valutati avrebbe preso, o almeno programmato, dei provvedimenti), ma abbia dichiarato (attraverso la propria autocertificazione) di averlo fatto, dichiarando, quindi, il falso.

Risulta abbastanza evidente che le problematiche sin qui evidenziate potrebbero essere facilmente superate, o perlomeno ridotte, se il Datore di Lavoro provvedesse alla redazione di una relazione sulla valutazione dei rischi, in luogo della sempliceautocertificazione della stessa: su questo punto, e sulle altre questioni rimaste aperte, torneremo in una delle prossime news.


 

1 Con l'esclusione di: aziende industriali di cui all'art.1 del D.P.R.175/88 e successive modifiche / centrali termoelettriche / impianti e laboratori nucleari / aziende estrattive ed altre attività minerarie / aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni / strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private (art.4 c.11 e nota 1 dell'All. I - D.Lgs.626/94).

2 A tal proposito ricordiamo che il D.Lgs.626/94 all'art.4 prevede l'obbligo per il Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori.